

Poiché nel settore manutentivo l’esposizione è difficilmente quantificabile, diversamente dalle imprese costruttrici, per la tipologia delle lavorazioni, vi preghiamo di intervenire a riguardo al fine di rendere applicato, sulla base della Sentenza della Corte Costituzionale n. 127/2002, il riconoscimento della maggiorazione di 1,5 degli anni di esposizione, anziché l’1,25, anche per i ferrovieri.

Continua l’impegno della Fast Ferrovie sulla problematica degli
aumenti di valutazione dovuti all’esposizione all’amianto. I primi
significativi risultati e i pronunciamenti importanti a favore dei
Ferrovieri dei Tribunali di Trieste, Termini Imerese e Benevento.
Tutti i moduli necessari vanno richiesti alle Segreterie regionali Fast-Ferrovie
Fermo restando la legittimità delle richieste avanzate, per l’ovvia necessità di portare a definizione le pratiche in oggetto, quello che fa restare perplessi sono invece le “minacce di archiviazione delle pratiche” dirette ai Ferrovieri qualora gli stessi non procedano alla consegna dei curricula.

...tutti i Ferrovieri in servizio o in quiescenza, che non hanno ancora ottenuto il rilascio del “curriculum lavorativo” da parte delle Società del Gruppo F.S., possono rivolgersi alle strutture Fast Ferrovie e Fast Pensionati per ritirare la copia del modulo per l’autocertificazione del “curriculum lavorativo” da inoltrare alle sedi INAIL territoriali presso le quali hanno già presentato, prima del 15 giugno 2005 domanda di valutazione ai fini previdenziali, dei periodi lavorativi alle dipendenze delle Società del Gruppo F.S..

Dopo le sentenze del Tribunale di Trieste e del Tribunale di Termini Imerese diventa ancora più importante impugnare i “curricula”, rilasciati ai Ferrovieri dalle Società del Gruppo F.S., presso gli Uffici del lavoro. Modificato il 15 Maggio 2006

Alla fine l' amara verità comincia a farsi largo: non c'è la volontà di riconoscere ai Ferrovieri, siano essi in attività o in quiescenza, la possibilità di accedere agli aumenti di valutazione per l' esposizione all' amianto subita durante il corso della propia attività lavorativa....
A seguito della richiesta avanzata dalla FASTferrovie, il 7 novembre 2005 si è tenuto l'incontro con la Direzione Generale dell'INAIL per l'esame della problematica Amianto nel suo complesso e per verificare lo stato d'attuazione del Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2004 nelle Società del Gruppo F.S.

L’azione incisiva della FASTferrovie, di contestazione dei contenuti dei “curricula” sull’esposizione all’amianto rilasciati da Trenitalia produce i primi risultati: l’INAIL infatti, rispondendo ad una specifica richiesta della Segreteria Nazionale FASTferrovie, convoca le O.S. firmatarie del CCNL per esaminare le problematiche denunciate e sollevate, su indicazione della FASTferrovie, dai ferrovieri sui contenuti dei “curricula” loro rilasciati da Trenitalia in ottemperanza al Decreto Ministeriale 27 ottobre 2004.

Le società del gruppo F.S., Trenitalia in primis, rilasciando illegittimi “curricula” cercano di far escludere i ferrovieri dai benefici previdenziali previsti dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.
Scarica i modelli da inviare all'INAIL nell'apposita sezione (fare prima il login)
Con la presente la scrivente segreteria nazionale FASTferrovie intende sollevare un problema di legittimità sulla congruità dei contenuti dei “curricula” rilasciati ai suoi dipendenti dalle Società del Gruppo F.S
Nella sezione servizi-moduli si trova copia del Mod. A 1- Amianto da presentare all'INAIL nel termine perentorio del 15 giugno p.v., pena la decadenza di ogni diritto di riconoscimento ai fini previdenziali dei periodi di esposizione all'amianto.
Si dà ulteriore seguito alle pregresse sollecitazioni, per ribadire l'invito a far seguito presso le strutture societarie territoriali per far si che le stesse rilascino, con cortese sollecitudine, i curricula richiesti dai lavoratori, così come previsto dall'art. 3 del decreto 27 ottobre 2004, di attuazione del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326.

Comè noto, con il decreto emanato il 27 ottobre 2004, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n 295 del 17 dicembre 2004 si è data attuazione all. art. 47 della Legge n. 326 del 24 novembre 2003 relativo alla certificazione dei benefici previdenziali per i lavoratori che hanno prestato la loro attivitá lavorativa in presenza di amianto, per periodi temporali non inferiori a 10 anni.